CONSIGLIO  PARROCCHIALE  GESTIONE  ECONOMICA 
C.P.G.E. 2018-2023
 
 
La funzione del CPGE 
 
a.      I fedeli che ne fanno parte hanno il compito d’aiutare il Parroco nell’amministrazione dei 
beni della  parrocchia (can. 537). 
 
b.      Il CPGE si caratterizza, oltre che per la competenza in materia giuridico-amministrativa,   
          anche per l’ecclesialità dei suoi membri. 
 
c.    La funzione consultiva del CPGE non ne diminuisce l’importanza, essendo chiamati i 
    consiglieri non solamente a esprimere un parere tecnico, ma anche a condividere  
    la responsabilità dell’intera vita della parrocchia mediante una corretta e proficua  
        gestione dei suoi beni. (IMA, n.35) 
 
Rapporti con la comunità e il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
In ogni parrocchia vi sia il Consiglio per gli affari economici “ a norma del can. 537 del Codice di Diritto canonico e della Conferenza Episcopale Italiana e della Conferenza Episcopale Triveneta e delle indicazioni diocesane.  
La comunità parrocchiale è soggetto unitario della pastorale, che si esprime attraverso la presenza e l’attività dei due organismi di comunione: Il Consiglio pastorale e il Consiglio per la gestione economica. I due organismi sono distinti — ciascuno infatti persegue il proprio specifico fine — ma complementari nell’individuare e nel realizzare il bene della comunità stessa. 
“In questo orizzonte, il CPGE deve avere un rapporto costruttivo sia con il Consiglio pastorale parrocchiale sia con l’intera comunità parrocchiale. In particolare, il CPGE non può prescindere, soprattutto nelle scelte economiche di maggiore importanza e di carattere generale (quali la decisione di costruire nuove strutture parrocchiali o di intraprendere una nuova attività), dalle indicazioni offerte dal Consiglio pastorale parrocchiale; quest’ultimo deve tenere conto e farsene carico, soprattutto attraverso un’opera di sensibilizzazione e di responsabilizzazione dell’intera comunità. A servizio di essa opera il CPGE e a essa deve rendere conto, in particolare per ciò che concerne l’utilizzazione delle offerte, secondo quanto stabilito dalla normativa diocesana. (can.I 287 § 2) 
Rapporti con il Parroco (parroci in solido) 
Il can. 537, disponendo che nel CPGE i fedeli “aiutano il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532” stabilisce la personale responsabilità del parroco in quanto legale rappresentante e amministratore. Ciò significa che il CPGE non può sostituirsi al parroco o essere considerato un vero e proprio consiglio di amministrazione della parrocchia. La sua funzione è, invece, di collaborazione col parroco amministratore della parrocchia. Questi tuttavia, non dovrebbe discostarsi dal parere del CPGE se non per gravi motivi. Il Vescovo può chiedere di conoscere, come condizione previa al rilascio delle autorizzazioni canoniche per gli atti di amministrazione straordinaria relativi alla parrocchia, la valutazione formulata in merito dal CPGE” (IMA, n. 106) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Data ultimo aggiornamento 22.06.2020  -  Note Legali -  Webmaster Erminio